Art. 1

In vigore dal 13 mar 2008
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue: 1) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;» 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno: a) il 5 % dei produttori; oppure b) i seguenti due gruppi: i) l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte; ii) il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»
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