Art. 1
In vigore dal 13 mar 2008
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 595/2004 è modificato come segue:
1)
al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
il 2 % dei produttori per il periodo di dodici mesi 2007/2008 e per i successivi periodi di dodici mesi, salvo nel caso della Bulgaria e della Romania, dove almeno l'1 % dei produttori è controllato nel periodo di dodici mesi 2007/2008;»
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I controlli di cui all'articolo 21, paragrafo 2, interessano almeno:
a)
il 5 % dei produttori; oppure
b)
i seguenti due gruppi:
i)
l'1 % dei produttori il cui quantitativo di riferimento individuale per le vendite dirette è inferiore a 5 000 kg e le cui vendite dirette dichiarate per il periodo di dodici mesi interessato sono inferiori a 5 000 kg di latte o equivalente latte;
ii)
il 5 % dei produttori che non soddisfano le condizioni di cui al punto i).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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