Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è modificato come segue:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di alimento rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;
2)
all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e fissando soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;
3)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Misure di attuazione
1. La Commissione può adottare le seguenti misure:
—
misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all’articolo 12, paragrafo 3,
—
misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 13,
—
disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e).
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.
2. Inoltre, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, disposizioni dettagliate volte a facilitare l’applicazione uniforme dell’articolo 13.»;
4)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se del caso, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e determinando se un tipo di mangime rientri nell’ambito di applicazione della presente sezione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;
5)
all’articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e fissando soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;
6)
l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Misure di attuazione
1. La Commissione può adottare le seguenti misure:
—
misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all’articolo 24, paragrafo 3,
—
misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 25.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.
2. Inoltre, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, disposizioni dettagliate volte a facilitare l’applicazione uniforme dell’articolo 25.»;
7)
all’articolo 32, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Disposizioni dettagliate per l’attuazione del presente articolo e dell’allegato possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»;
8)
all’articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
9)
all’articolo 47, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo e abbassando le soglie di cui al paragrafo 1, in particolare per gli OGM venduti direttamente al consumatore finale, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 35, paragrafo 3.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:298:oj#art-1