Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è così modificato:
1)
l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione decide in merito all’applicabilità di principi contabili internazionali all’interno della Comunità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.»;
2)
l’articolo 6 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
b)
il paragrafo 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:297:oj#art-1