Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche Il regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue: 1) all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Possono essere adottate misure di sorveglianza supplementari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2.»; 2) l'articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Modifiche degli allegati Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»; 3) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 4) l'articolo 33, paragrafo 4, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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