Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 562/2006 è modificato come segue:
1)
all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Possono essere adottate misure di sorveglianza supplementari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2.»;
2)
l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Modifiche degli allegati
Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 2.»;
3)
all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
4)
l'articolo 33, paragrafo 4, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:296:oj#art-1