Art. 1

In vigore dal 10 mar 2008
Il regolamento (CE) n. 533/2004 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Sono istituiti partenariati europei per l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Serbia, incluso il Kosovo, come definiti nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (in seguito denominati “paesi partner”). I partenariati europei forniscono un quadro delle priorità risultanti dall’analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali si debbono concentrare i preparativi in vista di un’ulteriore integrazione nell’Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell’attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale.»; 2) l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis Nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione, sono istituiti partenariati di adesione per la Croazia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I partenariati di adesione forniscono un quadro delle priorità risultanti dall’analisi della situazione in ciascun paese, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l’adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell’attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi gli accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi con tali paesi (*1), e, in particolare, la cooperazione regionale. (*1)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13). Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3).» "
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