Art. 1

In vigore dal 10 mar 2008
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biossidi di manganese elettrolitici (ovvero biossidi di manganese fabbricati mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a trattamento termico dopo il processo elettrolitico, di cui al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820 10 00 10), originari del Sudafrica. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Delta E.M.D. (Pty) Ltd. 17,1  % A828 Tutte le altre società 17,1  % A999 3.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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