Art. 6
Ricerca di caseina di latte vaccino
In vigore dal 5 mar 2008
Ricerca di caseina di latte vaccino
1. Per verificare che i formaggi che devono essere prodotti esclusivamente con latte di pecora, con latte di capra o con latte di bufala oppure con miscele di latte di pecora, capra o bufala non contengano caseina di latte vaccino si applica il metodo d'analisi di riferimento descritto nell'allegato IX.
La caseina di latte vaccino si considera presente se il contenuto di caseina di latte vaccino nel campione analizzato è pari o superiore a quello del campione di riferimento contenente l'1 % di latte vaccino descritto nell'allegato IX.
2. I metodi di routine per individuare la presenza di caseina di latte vaccino nei formaggi di cui al paragrafo 1 possono essere applicati alle seguenti condizioni:
a)
il limite di individuazione non deve essere superiore allo 0,5 %;
b)
non si devono ottenere risultati falsamente positivi; e
c)
la caseina di latte vaccino è individuabile con la sensibilità richiesta anche dopo i lunghi periodi di maturazione consueti in commercio.
In caso di mancato rispetto di una delle condizioni sopra elencate si ricorre al metodo di riferimento descritto nell'allegato IX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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