Art. 2

Metodi di routine

In vigore dal 5 mar 2008
Metodi di routine Per l'esecuzione delle analisi previste dalla normativa comunitaria possono essere applicati metodi di routine, purché siano adeguatamente tarati e periodicamente verificati rispetto al metodo di riferimento. I risultati sono comparati tenendo conto della distorsione costante, della ripetibilità e della riproducibilità. In caso di controversia, prevalgono i risultati ottenuti con il metodo di riferimento. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso dei metodi di routine nelle analisi di cui all'.
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