Art. 1
In vigore dal 4 mar 2008
All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue:
1)
la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
«a)
il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;»
2)
viene aggiunta la seguente lettera j):
«j)
il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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