Art. 1

In vigore dal 4 mar 2008
All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è modificato come segue: 1) la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) il Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti;» 2) viene aggiunta la seguente lettera j): «j) il Gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici.»
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