Art. 1
In vigore dal 3 mar 2008
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21.».
2)
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.».
3)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CEE) n. 3541/92; e
d)
il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».
4)
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4 o la promozione delle operazioni di cui agli .
2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.».
5)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;
b)
collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.».
6)
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 15 bis
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato V o mediante gli stessi.
2. Gli Stati membri comunicano le proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 marzo 2008 e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento.».
7)
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d)
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e
e)
a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.».
8)
All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2008.».
9)
L'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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