Art. 1
In vigore dal 28 feb 2008
Per i contratti di ammasso privato in corso il periodo di ammasso è prorogato una sola volta, su richiesta dell'interessato. Detta proroga non può essere superiore a 3 mesi e riguarda il quantitativo totale previsto nel contratto di ammasso di cui trattasi. La domanda di proroga è presentata all'organismo di intervento interessato al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza del contratto di ammasso.
In caso di proroga, l'importo dell'aiuto è aumentato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/2007.
Storico versioni
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