Art. 2

In vigore dal 21 feb 2008
Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui all', paragrafo 2, e all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 386/90, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici e degli esemplari di controllo T5, o dei documenti equivalenti, per i controlli di sostituzione che riguardino: a) un quantitativo non superiore a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b) restituzioni d'importo inferiore a 1 000 EUR.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. I controlli effettuati a tal fine possono essere contabilizzati per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al paragrafo 2, qualora lo Stato membro applichi l'analisi di rischio in conformità al regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione (*2). (*2)   GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.»;" 2) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Gli Stati membri provvedono a che l'inizio del controllo fisico presso i locali dell'esportatore vari rispetto all'ora indicata per l'inizio delle operazioni di carico di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.»; 3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «Quando uno Stato membro applica le disposizioni dell', paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 386/90, può applicare le norme di cui al primo comma del presente articolo.»; 4) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per ogni controllo fisico il funzionario competente che lo ha eseguito redige un resoconto dettagliato. Il resoconto reca almeno i seguenti elementi: a) il luogo, la data, l'ora di arrivo, l'ora di esecuzione del controllo, il mezzo di trasporto, nonché il nome e la firma del funzionario competente; e b) la data e l'ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l'ora indicata per l'inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto. I resoconti sono archiviati presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in altro luogo nello Stato membro per i tre anni successivi all'anno di esportazione e secondo modalità che ne rendano agevole la consultazione.»; 5) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 bis e le misure di controllo prese in forza di altre disposizioni, i controlli di sostituzione sono effettuati applicando, per quanto possibile, un'analisi di rischio, se l'ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico a norma dell', lettera a), del regolamento (CEE) n. 386/90. Il numero totale minimo di controlli di sostituzione e di controlli di sostituzione specifici eseguiti per anno civile a titolo del presente paragrafo e del paragrafo 2 bis non è inferiore all'8 % del numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti riguardanti prodotti per i quali è chiesta una restituzione e che lasciano il territorio doganale della Comunità attraverso l'ufficio doganale d'uscita. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al secondo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1o gennaio 2008 o dal 1o aprile 2008.»; b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis.   L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 o del documento equivalente controlla i sigilli. Il numero di controlli non è inferiore al 10 % del numero totale di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti diversi da quelli selezionati per un controllo di sostituzione ai sensi del paragrafo 2. Se l'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 constata che i sigilli apposti alla partenza sono stati rimossi senza controllo doganale o risultano manomessi, oppure che non è stata accordata la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, si esegue un controllo di sostituzione specifico. Per il 2008 gli Stati membri possono decidere di calcolare l'aliquota dei controlli di cui al primo comma sulla base degli esemplari di controllo T5 e dei documenti equivalenti accettati a partire dal 1o gennaio 2008 o dal 1o aprile 2008.»; c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo di sostituzione di cui al paragrafo 2 è effettuato verificando a vista che vi sia corrispondenza tra i prodotti o le merci e i documenti che li hanno scortati dall'ufficio doganale di esportazione all'ufficio doganale d'uscita oppure all'ufficio di destinazione del T5. Qualora la verifica a vista dell'intero carico non basti ad accertare eventuali sostituzioni, si ricorre ad altri metodi di controllo fisico, compreso, ove necessario, lo scarico parziale.»; d) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli di sostituzione di cui al paragrafo 2 nonché dei controlli sui sigilli e dei controlli di sostituzione specifici di cui al paragrafo 2 bis.»; e) al paragrafo 5 bis, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per ogni controllo di sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, il funzionario competente che lo ha realizzato redige un resoconto. Il resoconto consente di seguire i controlli effettuati e comporta la data e il nome del funzionario. I controlli dei sigilli di cui al paragrafo 2 bis e il riscontro di sigilli rimossi o manomessi sono annotati in conformità dell'articolo 912 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»; f) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora il controllo di sostituzione riveli che la normativa concernente le restituzioni non è stata rispettata, l'organismo pagatore informa l'ufficio doganale di cui al paragrafo 5 circa i provvedimenti presi a seguito delle sue constatazioni.»; 6) all'allegato I, punto 1, è aggiunta la seguente lettera: «c) Se la dichiarazione di esportazione riguarda solo una parte del carico della nave, l'ufficio doganale provvede al controllo dell'uscita fisica dell'intero carico. A tal fine, una volta terminate le operazioni di carico, l'ufficio doganale verifica il peso totale delle merci caricate avvalendosi delle informazioni di cui alle lettere a) o b) e, se necessario, delle informazioni contenute nei documenti commerciali.»; 7) l'allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.
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