Art. 1

In vigore dal 21 feb 2008
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è così modificato: 1) l'articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I prodotti sono identificati con mezzi adeguati prima dell'ora indicata per l'inizio del carico. Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.»; b) al paragrafo 8 è aggiunto il seguente comma: «Prima di apporre i sigilli è opportuno che l'ufficio doganale verifichi a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell' del regolamento (CEE) n. 386/90. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato XIII. Per il 2008 l'aliquota dei controlli è calcolata sulla base delle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dal 1o aprile 2008.»; 2) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis L'esportatore indica il tasso delle restituzioni all'esportazione, in EUR per unità di prodotto o di merce alla data della fissazione anticipata, come indicato nel titolo di esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 o nel titolo di restituzione di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1043/2005 (*1), nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, o nella versione elettronica equivalente, e nella casella 106 dell'esemplare di controllo T5 o del documento equivalente. In assenza di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, si possono indicare dati relativi a pagamenti di restituzioni precedenti per gli stessi prodotti o merci, risalenti a non più di dodici mesi. Se il prodotto o la merce da esportare non attraversa i confini di un altro Stato membro e se la valuta nazionale non è l'euro, i tassi della restituzione possono essere indicati nella valuta nazionale. Le autorità competenti possono esonerare l'esportatore dagli obblighi di cui al primo comma se l'amministrazione dispone di un sistema grazie al quale i servizi interessati ricevono le stesse informazioni. L'esportatore può scegliere di indicare una delle diciture elencate nell'allegato XIV per le dichiarazioni di esportazione e gli esemplari di controllo T5 e i documenti equivalenti che riguardano un importo di restituzione all'esportazione inferiore a 1 000 EUR. (*1)   GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.»;" 3) all'articolo 51, è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   Fatto salvo l'articolo 8 bis, secondo comma, se si riscontra che il tasso di restituzione all'esportazione a norma dell'articolo 8 bis non è stato indicato, il tasso sarà ritenuto pari a zero. Se si constata che l'importo della restituzione all'esportazione calcolato sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8 bis è inferiore all'importo spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari al: a) 10 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se la differenza è superiore a 1 000 EUR; b) 100 % della differenza fra la restituzione calcolata e quella relativa all'esportazione effettiva se l'esportatore ha indicato che le restituzioni sono inferiori a 1 000 EUR e la restituzione spettante è superiore a 10 000 EUR; c) 200 % della differenza tra la restituzione calcolata e quella dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni. Il primo comma non si applica se l'esportatore dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la situazione descritta in tale comma è dovuta a forza maggiore o ad errore palese oppure, ove applicabile, che risulta da informazioni corrette relative a pagamenti precedenti. Il primo comma non si applica se si applica l'articolo 51, paragrafo 1, per sanzioni basate sugli stessi elementi che determinano il diritto alle restituzioni all'esportazione.»; 4) sono aggiunti gli allegati XIII e XIV, che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
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