Art. 1

In vigore dal 21 feb 2008
1.   Per i contratti conclusi nel 2008, l’aiuto di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 è calcolato, per tonnellata di burro, in base ai seguenti elementi: — 15,62 EUR per le spese fisse di ammasso, — 0,23 EUR per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino frigorifero, — un importo per giorno di ammasso contrattuale, calcolato sulla base del 90 % del prezzo d’intervento del burro in vigore il giorno di inizio dell’ammasso contrattuale e sulla base di un tasso di interesse annuo del 4,25 %. 2.   L’organismo d’intervento registra la data di ricezione delle domande di conclusione di contratti, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 105/2008, e i quantitativi corrispondenti. 3.   Ogni martedì entro le ore 12 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande pervenute nel corso della settimana precedente.
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