Art. 1

In vigore dal 15 feb 2008
Le domande di titoli di importazione presentate il 11 e il 12 febbraio 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 41,049056 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio è raggiunto.
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