Art. 2

In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2015, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato: 1) All’, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi prestati conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detti regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.» 2) All’, il comma unico diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.» 3) All’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni. Nonostante il primo comma e fatto salvo il disposto dell’articolo 40 del presente regolamento, un’indagine sugli importi dichiarati da un soggetto passivo relativamente alla prestazione di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi per via elettronica che siano imponibili nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha la sua sede e per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, può essere rifiutata dall’autorità richiesta soltanto se sono già state fornite all’autorità richiedente informazioni sullo stesso soggetto passivo ottenute in un’indagine amministrativa effettuata meno di due anni prima. Tuttavia, per quanto concerne le richieste di cui al secondo comma presentate dall’autorità richiedente e valutate dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione di migliori prassi concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 40, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lo Stato membro che rifiuti di effettuare un’indagine amministrativa in base all’articolo 40 fornisce all’autorità richiedente le date e i valori delle pertinenti prestazioni rese negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.» 4) All’articolo 17 è aggiunto il comma seguente: «Ai fini di quanto disposto dal primo comma, ciascuno Stato membro di stabilimento coopera con ciascuno Stato membro di consumo in modo da permettere di accertare se i soggetti passivi stabiliti nel suo territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.» 5) All’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria di informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato. Tuttavia, ciascuno Stato membro partecipa agli scambi di informazioni di cui disponga relativamente ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione e ai servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE.» 6) All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona. Gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» 7) Il titolo del capo VI è sostituito dal seguente: «DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE» 8) L’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.» 9) L’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. I pertinenti dettagli per l’identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.» 10) All’articolo 30, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento. Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all’articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.» 11) L’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.» 12) All’articolo 32 è aggiunto il seguente comma: «Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui al primo e secondo comma: a) il 30 % dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016; b) il 15 % dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018; c) lo 0 % dal 1o gennaio 2019.» 13) L’articolo 34 è soppresso. 14) All’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:143:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo