Art. 1
In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1798/2003 è così modificato:
1)
All’, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (*1), esso prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.
(*1)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11).»
"
2)
All’, i punti da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«8.
“fornitura intracomunitaria di beni”: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
9.
“prestazione intracomunitaria di servizi”: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
10.
“acquisizione intracomunitaria di beni”: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;
11.
“numero d’identificazione IVA”: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;»
3)
All’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro tiene una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.»
4)
All’articolo 23, primo comma, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni.»
5)
All’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni o le prestazioni intracomunitarie di servizi imponibili nel suo territorio, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:
1.
i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 23, primo comma, punto 2;
2.
il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona titolare di un numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 23, primo comma, punto 1.»
6)
All’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II di detta direttiva, siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona.
Nel periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»
7)
Il titolo del capo VI è formulato come segue:
«DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REGIME SPECIALE DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE»
8)
L’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.»
9)
All’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»
10)
All’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all’articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.»
11)
L’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE.»
12)
L’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Gli articoli da 28 a 33 del presente regolamento si applicano per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE.»
13)
È inserito il seguente capo VI bis:
«CAPO VI bis
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO E ALLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA DIRETTIVA 2008/9/CE.
Articolo 34 bis
1. L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (*2), la trasmette, qualora non sia applicabile l’articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento.
2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati.
I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90.
(*2)
GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23
»
"
14)
All’articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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