Art. 1

In vigore dal 12 feb 2008
L’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2008/125 — Testo vigente | Portale Normativo