Art. 1
In vigore dal 12 feb 2008
L’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni impresa comunitaria nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese comunitarie e che ritiene che tali imprese comunitarie abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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