Art. 1

In vigore dal 6 feb 2008
All'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, se un programma di sviluppo rurale non è stato approvato dalla Commissione al 31 marzo 2007, le spese effettuate in anticipo dall’organismo pagatore sotto la propria responsabilità, nei periodi precedenti l’adozione di tale programma, sono dichiarate alla Commissione globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione del programma. Inoltre, in deroga al primo comma, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra il 15 ottobre e il 12 dicembre 2007, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 15 ottobre 2007 incluso formano oggetto di una dichiarazione di spese specifica redatta entro il 12 dicembre 2007 e, per i programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione tra la data della decisione di riporto degli stanziamenti non utilizzati dell’esercizio 2007, adottata dalla Commissione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, e il 29 febbraio 2008, le spese effettuate in anticipo dagli organismi pagatori fino al 31 dicembre 2007 incluso formano oggetto di una dichiarazione di spese specifica redatta entro il 29 febbraio 2008».
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