Art. 1
Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali
In vigore dal 4 feb 2008
Il regolamento (CE) n. 865/2006 è modificato come segue:
1.
L' è così modificato:
a)
il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1)
“data di acquisizione” è quella in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente o, qualora tale data non sia conosciuta o non possa essere dimostrata, qualsiasi data successiva e dimostrabile in cui l'esemplare è stato posseduto per la prima volta da una persona;»
b)
il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7)
“certificato per operazioni commerciali specifiche” è quello rilasciato ai sensi dell'articolo 48 e valido soltanto per una o più operazioni specifiche;»
c)
sono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:
«9)
“collezione di campioni” è una collezione di campioni morti, legalmente acquisita nonché parti o prodotti da esse derivati che sono trasportati oltre confine a fini di presentazione;
10)
“esemplare pre-convenzione” è un esemplare acquisito prima che la specie interessata fosse inclusa per la prima volta nelle appendici della convenzione.»
2.
All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.»
3.
All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici.
Le domande relative alle licenze di importazione, alle licenze di esportazione, ai certificati di riesportazione, ai certificati previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, ai certificati di proprietà personale, ai certificati di collezione di campioni e ai certificati per mostra itinerante, le notifiche di importazione, i fogli aggiuntivi e le etichette possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.»
4.
È inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
Contenuto specifico delle licenze, dei certificati e delle domande relativi a specie vegetali
Nel caso di specie vegetali che non possono più beneficiare di una deroga dalle disposizioni della convenzione o del regolamento (CE) n. 338/97 in conformità alle “note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D” di cui all'allegato dello stesso regolamento, ai sensi del quale sono state legalmente esportate e importate, il paese da indicare nella casella 15 dei moduli di cui agli allegati I e III, nella casella 4 dei moduli di cui all'allegato II e nella casella 10 dei moduli di cui all'allegato V del presente regolamento può essere il paese in cui le specie hanno smesso di beneficiare della deroga.
In questi casi la casella riservata alla voce “annotazioni particolari” nella licenza o nel certificato deve riportare la dicitura “Importati legalmente in deroga alle disposizioni della CITES”, specificando a quale deroga si fa riferimento.»
5.
All'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le licenze e i certificati rilasciati da paesi terzi con codice di origine “O” sono accettati esclusivamente se sono relativi a esemplari pre-convenzione conformi alla pertinente definizione di cui all', paragrafo 10, e riportano la data di acquisizione degli esemplari o una dichiarazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti anteriormente a una data specifica.»
6.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Spedizione di esemplari
Fatti salvi gli articoli 31, 38 e 44 ter, per ogni spedizione di esemplari trasportati insieme e facenti parte di un unico carico, viene rilasciata una distinta licenza di importazione o notifica di importazione o licenza di esportazione o un distinto certificato di riesportazione.»
7.
L'articolo 10 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Validità delle licenze di importazione ed esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale e dei certificati di collezione di campioni»;
b)
al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:
«Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a contingenti di esportazione e coperto da una licenza di esportazione, le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.
Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) coperto da un certificato di riesportazione le licenze di importazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 12 mesi di cui al primo comma.»;
c)
al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) proveniente da stock ittici condivisi soggetti a quote di esportazione, le licenze di esportazione di cui al primo comma sono valide solo fino all'ultimo giorno dell'anno contingentale in cui il caviale è stato raccolto e lavorato o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.
Per il caviale della specie storione (Acipenseriformes spp.) i certificati di riesportazione di cui al primo comma sono validi solo fino all'ultimo giorno del periodo di 18 mesi dalla data di rilascio della licenza di esportazione originaria pertinente o, se precedente, fino all'ultimo giorno del periodo di 6 mesi di cui al primo comma.»;
d)
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, secondo comma, l'anno contingentale è quello deciso dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.»;
e)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. La validità dei certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 bis non può superare i sei mesi. La data di scadenza di un certificato di collezione di campioni non può essere successiva a quella del carnet ATA che lo correda.»;
f)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Scaduto il periodo di validità, le licenze e i certificati di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis si considerano nulli e privi di qualsiasi valore giuridico.»;
g)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il titolare restituisce immediatamente all'organo di gestione emittente l'originale e tutte le copie delle licenze di importazione, delle licenze di esportazione, dei certificati di riesportazione, dei certificati per mostra itinerante, dei certificati di proprietà personale o dei certificati di collezione di campioni scaduti, non utilizzati o non più validi.»
8.
L'articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera e) che segue:
«e)
se non sono più soddisfatte le condizioni particolari specificate nella casella 20.»;
b)
al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.»;
c)
il secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal nuovo paragrafo 5:
«5. I documenti che cessano di essere validi ai sensi del presente articolo sono immediatamente restituiti all'organo di gestione che li ha rilasciati il quale, se del caso, può rilasciare un certificato che tenga conto delle necessarie modifiche ai sensi dell'articolo 51.»
9.
L'articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è inserito il seguente comma:
«Nel caso di esemplari importati o riesportati come effetti personali o oggetti domestici, ai quali si applicano le disposizioni di cui al capo XIV, o di animali vivi detenuti per finalità personali, legalmente acquisiti e detenuti per scopi personali e non commerciali, la deroga di cui al paragrafo 1 si applica anche quando l'organo di gestione competente dello Stato membro, previa consultazione con le autorità competenti, ha accertato che è stato commesso un errore in buona fede, che non vi è stato un tentativo di frode e che l'importazione o la riesportazione degli esemplari di cui trattasi è conforme al regolamento (CE) n. 338/97, alla convenzione e alla pertinente legislazione di un paese terzo.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis Nel caso di esemplari per i quali è rilasciata una licenza di importazione in conformità al paragrafo 2, secondo comma, le attività commerciali, quali definite all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, sono vietate per sei mesi a decorrere dalla data di rilascio della licenza e, nel corso di tale periodo, non sono ammesse deroghe per esemplari delle specie di cui all'allegato A, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.
Nel caso delle licenze di importazione rilasciate conformemente al paragrafo 2, secondo comma per esemplari delle specie di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e per esemplari delle specie di cui all'allegato A, cui si fa riferimento all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) dello stesso regolamento, la dicitura “in deroga agli articoli 8, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 338/97, le attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sono vietate per almeno sei mesi a decorrere dalla data di rilascio di dette licenze” viene riportata nella casella 23.»
10.
È inserito il seguente articolo 20 bis:
«Articolo 20 bis
Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione
Gli Stati membri respingono le domande relative a licenze di importazione di caviale e carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla Conferenza delle Parti alla convenzione.»
11.
È inserito il seguente articolo 26 bis:
«Articolo 26 bis
Rigetto delle domande di licenze di esportazione
Gli Stati membri respingono le domande di licenze di esportazione per il caviale e le carni di specie di storione (Acipenseriformes spp.) provenienti da stock ittici condivisi, a meno che non siano stati stabiliti dei contingenti di esportazione per le specie in questione, secondo la procedura approvata dalla conferenza delle parti alla convenzione.»
12.
All'articolo 31, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3)
certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.»
13.
All'articolo 36, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»
14.
All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:
“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»
15.
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente capo VIII bis:
«CAPO VIII bis
CERTIFICATI DI COLLEZIONE DI CAMPIONI
Articolo 44 bis
Rilascio
Gli Stati membri possono rilasciare certificati di collezione di campioni purché la collezione in questione sia coperta da un carnet ATA valido e comprenda esemplari, parti o prodotti derivati di specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97.
Ai fini del primo comma gli esemplari, le parti o i prodotti derivati di specie elencate nell'allegato A devono essere conformi al capo XIII del presente regolamento.
Articolo 44 ter
Uso
Se una collezione di campioni coperta dal pertinente certificato di collezione di campioni è corredata del relativo carnet ATA, un certificato rilasciato conformemente all'articolo 44 bis può essere usato come:
1)
licenza di importazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97;
2)
licenza di esportazione o certificato di riesportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, se il paese di destinazione riconosce e consente l'uso dei carnet ATA;
3)
certificato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, al solo fine di consentire l'esposizione al pubblico degli esemplari a fini commerciali.
Articolo 44 quater
Organo di gestione emittente
1. Quando la collezione di campioni ha origine nella Comunità, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro nel quale ha origine la collezione di campioni.
2. Quando la collezione di campioni ha origine in un paese terzo, l'autorità competente per il rilascio del relativo certificato è l'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, e il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un certificato equivalente rilasciato dal paese terzo.
Articolo 44 quinquies
Requisiti
1. Una collezione di campioni coperta dal relativo certificato deve essere reimportata nella Comunità prima della data di scadenza del certificato.
2. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato.
3. Un certificato di collezione di campioni non è trasferibile. Se gli esemplari per i quali è stato rilasciato un certificato di collezione di campioni sono trafugati distrutti o smarriti, devono essere immediatamente informate l'autorità che ha rilasciato il certificato e l'autorità di gestione del paese in cui tale fatto si è verificato.
4. Un certificato di collezione di campioni deve indicare che il documento è per “altro: collezione di campioni” e deve riportare nella casella 23 il numero del carnet ATA di cui è corredato.
Nella casella 23 o in un allegato ad hoc al certificato deve essere riportata la seguente dicitura:
“Per collezione di campioni corredata del carnet ATA n.: xxx
Il certificato riguarda una collezione di campioni e non è valido se non è corredato di un carnet ATA valido. Il presente certificato non è trasferibile. Gli esemplari per i quali è stato rilasciato il presente certificato non possono essere venduti o trasferiti mentre si trovano fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato il certificato. Il presente certificato può essere utilizzato per l'esportazione/riesportazione (indicare il paese di esportazione/riesportazione) via (indicare i paesi da visitare) a fini di presentazione e reimportazione in (indicare il paese di esportazione/riesportazione).”
5. Nel caso di certificati di collezione di campioni rilasciati a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, non si applicano i paragrafi 1 e 4 del presente articolo. In tale eventualità, la casella 23 del certificato riporta la seguente dicitura:
“Il certificato non è valido se non è corredato di un documento originale CITES rilasciato da un paese terzo conformemente alle disposizioni emanate dalla Conferenza delle Parti della convenzione.”
Articolo 44 sexies
Domande
1. Il richiedente di un certificato di collezione di campioni compila, se del caso, le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 23 del formulario di domanda e le caselle 1, 3, 4 e da 7 a 22 dell'originale e di tutte le copie. Le voci di cui alle caselle 1 e 3 devono essere identiche. L'elenco dei paesi visitati deve essere riportato nella casella 23.
Gli Stati membri, tuttavia, possono disporre che venga compilato un solo formulario di domanda.
2. Il formulario, debitamente compilato, è presentato all'organo di gestione dello Stato membro sul cui territorio si trovano gli esemplari o, nel caso di cui all'articolo 44 quater, paragrafo 2, all'organo di gestione dello Stato membro di prima destinazione, corredato delle informazioni necessarie e dei documenti giustificativi che detto organo ritiene necessari per decidere in merito al rilascio del certificato.
L'omissione di informazioni nella domanda deve essere giustificata.
3. Se la domanda di certificato si riferisce a esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Articolo 44 septies
Documenti da consegnare all'ufficio doganale da parte del titolare
1. Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 1, il titolare o il suo rappresentante autorizzato consegna, a fini di verifica, l'originale del certificato (formulario n. 1) e una copia dello stesso, e, se del caso, la copia per il titolare (formulario n. 2) e la copia da restituire all'organo di gestione emittente (formulario n. 3), come pure l'originale del carnet ATA in corso di validità all'ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97.
L'ufficio doganale, dopo avere esaminato il carnet ATA sulla base delle norme doganali di cui al regolamento (CE) n. 2454/93 e, se necessario, aver riportato il numero del carnet ATA sull'originale e sulla copia del certificato di collezione di campioni, restituisce i documenti originali al titolare o al suo rappresentante autorizzato, vista la copia del certificato di collezione di campioni e trasmette la copia vistata all'organo di gestione competente a norma dell'articolo 45.
Tuttavia, al momento della prima esportazione dalla Comunità, l'ufficio doganale, dopo aver compilato la casella 27, restituisce l'originale del certificato di collezione di campioni (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al titolare o al suo rappresentante autorizzato e inoltra la copia per restituzione all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) a norma dell'articolo 45.
2. Nel caso di un certificato di collezione di campioni rilasciato a norma dell'articolo 44 quater, paragrafo 2, si applica il paragrafo 1 del presente articolo; il titolare del certificato o il suo rappresentante autorizzato deve inoltre presentare, a fini di verifica, l'originale del certificato rilasciato dal paese terzo.
Articolo 44 octies
Sostituzione
Soltanto l'organo di gestione che li ha rilasciati è abilitato a sostituire i certificati di collezione di campioni smarriti, trafugati o distrutti.
Il documento di sostituzione reca lo stesso numero, se possibile, e la stessa data di validità del documento originale e contiene, nella casella 23, una delle seguenti diciture:
“Il presente certificato è una copia conforme all'originale”, oppure “Il presente certificato annulla e sostituisce l'originale recante il numero xxxx, rilasciato il xx/xx/xxxx”.»
16.
All'articolo 57, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4, per introdurre o reintrodurre nella Comunità le seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione o una licenza di importazione:
a)
caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) fino a un quantitativo massimo di 125 grammi per persona in contenitori contrassegnati individualmente conformemente all'articolo 66, paragrafo 6;
b)
“bastoni della pioggia” di Cactaceae spp. fino a un massimo di tre per persona;
c)
esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino a un massimo di quattro per persona;
d)
conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona;
e)
Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona;
f)
conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg, dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti.»
17.
All'articolo 58, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle voci di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettere da a) a f), non è necessario presentare un documento di (ri)esportazione.»
18.
All'articolo 66, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente testo:
«6. Gli esemplari di cui agli articoli 64 e 65 sono marcati in conformità al metodo approvato o raccomandato dalla Conferenza delle Parti della convenzione per gli esemplari interessati e, in particolare, i contenitori di caviale di cui all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 64, paragrafo 2, nonché all'articolo 65, paragrafo 3, sono contrassegnati individualmente da etichette non riutilizzabili, da apporre su ciascun contenitore primario. Se il contenitore primario non è sigillato con un'etichetta non riutilizzabile, il caviale è confezionato in modo tale che sia possibile accertare visivamente qualsiasi eventuale apertura del contenitore.
7. Sono autorizzati a lavorare e a confezionare o riconfezionare il caviale per l'esportazione, la riesportazione o il commercio intracomunitario solo gli impianti di lavorazione e di (ri)confezionamento riconosciuti dall'organo di gestione di uno Stato membro.
Gli impianti autorizzati di lavorazione e di (ri)confezionamento sono tenuti a riportare su opportuni registri i quantitativi di caviale importati, esportati, riesportati, prodotti in situ o immagazzinati. Detti registri devono essere disponibili per poter essere controllati dall'organo di gestione nello Stato membro interessato.
L'organo di gestione attribuisce a ciascun impianto di lavorazione o di (ri)confezionamento un codice di registrazione distintivo.
L'elenco degli impianti autorizzati ai sensi del presente paragrafo e le modifiche ad esso apportate sono trasmessi al segretariato della convenzione e alla Commissione.
Ai fini del presente paragrafo gli impianti di lavorazione comprendono gli impianti di acquacoltura per la produzione di caviale.»
19.
L'articolo 69 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
casi in cui le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione sono stati rilasciati a titolo retroattivo a norma dell'articolo 15 del regolamento.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono presentate in formato elettronico e conformemente al formato richiesto per le relazioni biennali, pubblicato dal segretariato della convenzione e modificato dalla Commissione, entro il 15 giugno di ogni biennio e fanno riferimento al periodo di due anni che ha termine il 31 dicembre dell'anno precedente.»
20.
All'articolo 71, il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 71
Rigetto delle domande relative alle licenze di importazione a seguito dell'adozione di restrizioni.»
21.
L'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
22.
L'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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