Art. 1
In vigore dal 1 feb 2008
In aggiunta ai quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1545/2007, un quantitativo complementare di 120 000 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco è aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008:
a)
116 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India;
b)
4 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.
Storico versioni
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