Art. 1

In vigore dal 1 feb 2008
In aggiunta ai quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1545/2007, un quantitativo complementare di 120 000 tonnellate di zucchero di canna greggio complementare in equivalente zucchero bianco è aperto per la campagna di commercializzazione 2007/2008: a) 116 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell’India; b) 4 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell’India.
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