Art. 1
In vigore dal 31 gen 2008
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale, di cui al protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio e zucchero invertito)] è revocata.
2. Le norme d'origine applicabili reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
Storico versioni
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