Art. 1
Trasmissione della notificazione
In vigore dal 30 gen 2008
Il regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Trasmissione della notificazione
1. La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.
2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.
3. A partire dal 1o luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell’applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).
Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).
4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.
In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.
5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.
6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell’aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.
Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.»;
2)
all’articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.
4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l’evento rilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
3)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Metodo di fissazione dei tassi di interesse
1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.
2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest’ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.
3. In mancanza dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.
4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all’anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l’anno successivo.
5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.»;
4)
all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.»;
5)
gli allegati sono modificati in conformità degli allegati del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:271:oj#art-1