Art. 1

In vigore dal 22 gen 2008
1.   È aperto un contingente tariffario a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari della Repubblica del Montenegro, secondo quanto indicato nell’allegato. 2.   L’aliquota nulla del dazio si applica alle seguenti condizioni: a) i vini importati sono accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione; b) i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all’esportazione.
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