Art. 1
In vigore dal 22 gen 2008
1. È aperto un contingente tariffario a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari della Repubblica del Montenegro, secondo quanto indicato nell’allegato.
2. L’aliquota nulla del dazio si applica alle seguenti condizioni:
a)
i vini importati sono accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione;
b)
i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all’esportazione.
Storico versioni
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