Art. 2
In vigore dal 21 gen 2008
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 896/2007 sulle importazioni di diidromircenolo, di purezza, in peso, del 93 % o più, originario dell’India, classificato al codice NC ex 2905 22 90 (codice TARIC 2905 22 90 10) sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate sopra. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
Storico versioni
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