Art. 41
Divieti e limiti di cattura
In vigore dal 16 gen 2008
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato X nelle sottozone in esso indicate.
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