Art. 19

Misure tecniche e di controllo transitorie

In vigore dal 16 gen 2008
Misure tecniche e di controllo transitorie Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.
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Misure tecniche e di controllo transitorie (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/40) — Testo vigente | Portale Normativo