Art. 15

Specie vietate

In vigore dal 16 gen 2008
Specie vietate Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — Squalo elefante (Cetorinhus maximus) — Pescecane (Carcharodon carcharias).
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