Art. 9

Norme specifiche per le denominazioni di vendita

In vigore dal 15 gen 2008
Norme specifiche per le denominazioni di vendita 1.   Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti. 2.   Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’ ma che non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella loro designazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tale denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata. 3.   La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa di cui all’allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell’allegato II per quelle categorie. 4.   Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l’, paragrafo 1, le denominazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzate per designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell’allegato II e registrate nell’allegato III. 5.   Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III conformemente al capo III oppure completate, in conformità delle disposizioni nazionali, da un’altra indicazione geografica, purché ciò non induca in errore i consumatori. 6.   Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III possono essere completate soltanto: a) da termini già in uso il 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell’; o b) conformemente alla pertinente scheda tecnica prevista all’, paragrafo 1. 7.   Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle definizioni elencate alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II non sono designate, presentate o etichettate associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili. 8.   La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da marche, da marchi o da nomi di fantasia. 9.   Le denominazioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari purché tale elenco sia in conformità con la direttiva 2000/13/CE.
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