Art. 1

In vigore dal 15 gen 2008
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue: 1) l’articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego: a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia; b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»; 2) la frase introduttiva dell’articolo 28, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente: «Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:».
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