Art. 1
In vigore dal 15 gen 2008
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue:
1)
l’articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE, le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego:
a)
indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia;
b)
indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.»;
2)
la frase introduttiva dell’articolo 28, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente:
«Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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