Art. 1

Procedura di comitato

In vigore dal 15 gen 2008
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato come segue: 1) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottate misure comunitarie intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, una deroga al paragrafo 3, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli.»; 2) all’articolo 3, secondo comma, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, deroghe e le relative condizioni di applicazione, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri;»; 3) l’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 19 gennaio 2009 la Commissione stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l’uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»; ii) il sesto comma è sostituito dal seguente: «I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono aggiornati per tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e previa consultazione delle parti interessate, in particolare degli operatori del settore alimentare e delle associazioni dei consumatori.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate, ed intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e alla luce di prove scientifiche.»; 4) l’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Le modifiche dell’allegato sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, e, se del caso, previa consultazione dell’Autorità. Ove opportuno, la Commissione coinvolge le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione.»; 5) l’articolo 13 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Previa consultazione dell’Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, previa consultazione dell’Autorità, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro.»; 6) l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   La decisione definitiva sulla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la protezione di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente: a) una decisione sull’autorizzazione dell’indicazione è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2. In tal caso, l’autorizzazione, se concessa, scade dopo cinque anni; b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l’indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, per l’autorizzazione dell’indicazione senza restrizioni per l’uso, da decidersi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»; 7) l’articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal seguente: «5.   Qualora l’Autorità esprima un parere sfavorevole circa l’inclusione dell’indicazione nell’elenco di cui al paragrafo 4, una decisione in merito alla domanda, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. Tuttavia, quando su domanda del richiedente per la tutela di dati protetti da proprietà industriale la Commissione propone di limitare l’uso dell’indicazione in favore del richiedente: a) una decisione sull’autorizzazione dell’indicazione è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2. In tal caso, l’autorizzazione, se concessa, scade dopo cinque anni; b) prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l’indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, per l’autorizzazione dell’indicazione senza restrizioni dell’uso, da decidersi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»; 8) all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2) il fatto che la Commissione abbia autorizzato l’indicazione sulla salute in base ai dati protetti da proprietà industriale e limitandone l’uso; 3) nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, il fatto che l’indicazione sulla salute sia autorizzata per un periodo limitato;»; 9) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 10) l’articolo 28 è modificato come segue: a) il paragrafo 4, lettera b), primo comma, è sostituito dal seguente: «b) la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa all’impiego di dette indicazioni e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento.»; b) il paragrafo 6, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente: «ii) previa consultazione dell’Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo.»
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