Art. 138

Valore forfettario all'importazione

In vigore dal 21 dic 2007
Valore forfettario all'importazione 1.   Per ciascuno dei prodotti e durante i periodi indicati nella parte A dell'allegato XV, ogni giorno feriale la Commissione calcola, separatamente per origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all', diminuiti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem. 2.   Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV è fissato un valore forfettario all'importazione a norma della presente sezione, non si applica il prezzo unitario ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (34). In tal caso esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1. 3.   Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. 4.   Durante i periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per sette giorni di mercato consecutivi non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo. Se, in applicazione del precedente comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione. 5.   In deroga al paragrafo 1, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nella parte A dell'allegato XV, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, non si applica alcun valore forfettario all'importazione. 6.   Per la conversione in euro dei prezzi rappresentativi si utilizza il tasso rappresentativo di mercato calcolato per il giorno in questione. 7.   La Commissione pubblica, nei modi che giudica opportuni, i valori forfettari all'importazione espressi in euro.
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Valore forfettario all'importazione (Art. 138 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo