Art. 1

Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale

In vigore dal 21 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue: 1) all’articolo 4, i paragrafi 1, 2, e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   I materiali derivanti dalla trasformazione di materiali di categoria 1 e 2, tranne il biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, sono marcati in modo permanente in conformità dell’allegato VI, capitolo I, punti da 10 a 13, del regolamento (CE) n. 1774/2002. 2.   I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 1 sono eliminati mediante almeno uno dei seguenti metodi: a) incenerimento o coincenerimento a norma della direttiva 2000/76/CE; b) seppellimento in una discarica per la quale sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio; c) ulteriore trasformazione in un impianto di produzione di biogas ed eliminazione dei residui di digestione secondo quanto previsto alla lettera a) o b); o d) in caso di biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, combustione come carburante. 3.   I materiali derivanti dal trattamento di materiali di categoria 2 o 3 sono: a) eliminati secondo quanto previsto al paragrafo 2, lettera a) o b); b) ulteriormente trasformati in derivati lipidici da riutilizzare secondo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l’utilizzo preliminare dei metodi di trasformazione da 1 a 5; c) utilizzati, trasformati o eliminati direttamente secondo quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1774/2002, senza l’utilizzo preliminare del metodo di trasformazione 1; d) in caso di materiali diversi dal biodiesel derivante dal processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, utilizzati per la produzione di prodotti tecnici; o e) in caso di biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, utilizzati secondo quanto previsto al paragrafo 2, lettera d).»; 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Sorveglianza supplementare dell’attuazione iniziale 1.   Le seguenti disposizioni si applicano per i primi due anni di attuazione dei processi sottoindicati per il trattamento dei materiali di categoria 1: a) idrolisi alcalina come definita nell’allegato I; b) produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione come definita nell’allegato III; c) processo di produzione di biodiesel come definito nell’allegato IV. 2.   L’utilizzatore o il fornitore del processo designa un impianto in almeno uno Stato membro, nel quale, almeno una volta l’anno, sono effettuate prove per riconfermare l’efficacia del processo dal punto di vista della salute pubblica e degli animali. 3.   L’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 2 garantisce che: a) nell’impianto i materiali prodotti nelle varie fasi del trattamento, come i residui liquidi o solidi e qualsiasi gas generato durante il processo, siano sottoposti a prove adeguate; b) il controllo ufficiale dell’impianto preveda un’ispezione mensile dell’impianto e una verifica dei parametri e delle condizioni di trasformazione applicati; nonché c) i risultati dei controlli ufficiali effettuati vengano messi a disposizione degli altri Stati membri.»
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