Art. 4
Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato
In vigore dal 21 dic 2007
Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato
1. Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 809/2004, fornire le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati in applicazione di tale regolamento per un periodo avente inizio dopo il 31 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011 nei seguenti casi:
1)
l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2011 ed entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve aver stabilito un programma di convergenza entro il 31 dicembre 2008 che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2011;
b)
il programma di convergenza deve essere effettivamente attuato senza ritardi e devono essere state allocate le risorse necessarie al suo completamento;
2)
l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico, prima del 30 giugno 2008, di adottare gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2011 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa transizione agli International Financial Reporting Standards entro tale data, o ha raggiunto un accordo di mutuo riconoscimento con la UE entro il 31 dicembre 2008.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo viene adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.
3. Quando la Commissione decide di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo a norma del paragrafo 1, verifica periodicamente se le condizioni di cui alla lettera a) o b) (a seconda dei casi) continuino ad essere soddisfatte, e presenta una relazione in materia al comitato europeo dei valori mobiliari e al Parlamento europeo.
4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono più soddisfatte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE che modifica la sua decisione di cui al paragrafo 1 rispetto a tali principi contabili.
5. Quando applica il presente articolo, la Commissione consulta innanzitutto il CESR, a seconda dei casi, sul programma di convergenza o sui progressi in materia di adozione degli IFRS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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