Art. 1
Restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
In vigore dal 21 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
(1)
Nel Capo II, sono aggiunti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:
«Articolo 4 bis
Restituzioni all'esportazione per taluni zuccheri utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
1. In conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, può essere concessa una restituzione all'esportazione di zucchero bianco e di zucchero greggio del codice NC 1701 , di isoglucosio dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 nonché dello sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 90 95 utilizzati per la fabbricazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. L'importo della restituzione è pari all'importo della restituzione periodica all'esportazione stabilita per i prodotti del settore dello zucchero di cui al paragrafo 1, esportati come tali.
3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti trasformati devono essere accompagnati, al momento dell'esportazione, da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di zucchero greggio, di zucchero bianco, di sciroppo di barbabietola e di canna da zucchero nonché di isoglucosio utilizzati nella produzione.
Gli Stati membri verificano l'esattezza della dichiarazione su un campione di almeno il 5 %, selezionato in base ad un'analisi dei rischi. Tali controlli sono eseguiti sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante.
4. La restituzione è versata allorché è fornita la prova che i prodotti:
(a)
sono stati esportati fuori della Comunità, e
(b)
nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.
Articolo 4 ter
Deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999
1. In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, quando la differenziazione della restituzione risulta unicamente dalla mancata fissazione di una restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione relativa ai prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 318/2006 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
2. Ai fini del calcolo del tasso di restituzione più basso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si tiene conto del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione all’esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein dei prodotti a base di zucchero di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 318/2006 ed elencati nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972».
(2)
All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per tutte le esportazioni dei prodotti elencati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ad eccezione di quelli menzionati alla lettera h) del suddetto articolo, e per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII di detto regolamento, è richiesto il rilascio di un titolo di esportazione.»
(3)
All'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Per quanto riguarda la restituzione applicabile a norma dell'articolo 4 bis, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture riportate nella parte E dell'allegato.»
(4)
All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. I titoli di esportazione per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.»
(5)
All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. La cauzione da costituire per i titoli di esportazione per le esportazioni con restituzione dei prodotti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006 è calcolata in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in base al contenuto netto di prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 4 bis del presente regolamento incorporato nella fabbricazione dei prodotti elencati all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.»
(6)
Nell'allegato è aggiunto il testo che figura in allegato al presente regolamento.
Storico versioni
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