Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 dic 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo;
b)
«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.
Storico versioni
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Proeli:reg:2007:1566:oj#art-3