Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 dic 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo; b) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2007/1566) — Testo vigente | Portale Normativo