Art. 17

Autorità unica

In vigore dal 21 dic 2007
Autorità unica 1.   Ogni Stato membro dispone di un’autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione. 3.   Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.
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