Art. 1
In vigore dal 21 dic 2007
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 979/2007 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d’importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuale, presenta la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo, almeno 50 tonnellate di prodotti figuranti nell’elenco di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2759/75.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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