Art. 12
Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode
In vigore dal 20 dic 2007
Tutela degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode
1. L’impresa comune ARTEMIS garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare i controlli interni ed esterni adeguati.
2. In caso di irregolarità, i membri dell’impresa comune ARTEMIS si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune ARTEMIS.
3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
4. L’impresa comune ARTEMIS effettua controlli in loco e audit finanziari presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ARTEMIS. Tali controlli e audit sono effettuati direttamente dall’impresa comune ARTEMIS, o dagli Stati membri di ARTEMIS per suo conto. Gli Stati membri di ARTEMIS possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e audit da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all’impresa comune ARTEMIS.
5. La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’impresa comune ARTEMIS e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune ARTEMIS garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.
6. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom (12) dispone, nei confronti dell’impresa comune ARTEMIS e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune ARTEMIS aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (13). L’impresa comune ARTEMIS adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
Storico versioni
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