Art. 5

Contributo della Comunità

In vigore dal 20 dic 2007
Contributo della Comunità 1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune IMI per i costi di funzionamento e le attività di ricerca è pari a 1 000 milioni di EUR, provenienti dallo stanziamento del bilancio generale dell’Unione europea assegnato al tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro, conformemente a quanto disposto nell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. 2.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune IMI. 3.   Il contributo comunitario all’impresa comune IMI per il finanziamento delle attività di ricerca è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale.
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