Art. 16
Attività preparatorie
In vigore dal 20 dic 2007
Attività preparatorie
1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’impresa comune IMI fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. Essa svolge, conformemente al diritto comunitario, tutte le attività necessarie in collaborazione con gli altri membri fondatori e con il coinvolgimento del consiglio di direzione.
2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio di direzione a norma dell’, paragrafo 3, dello statuto, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’impresa comune IMI dopo l’approvazione del consiglio di direzione e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione dell’organigramma dell’impresa comune IMI. L’ordinatore della Commissione può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’impresa comune IMI.
Storico versioni
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