Art. 17

Sostegno da parte dello Stato ospitante

In vigore dal 20 dic 2007
Sostegno da parte dello Stato ospitante Un accordo di sede è concluso tra l’impresa comune ENIAC e il Belgio per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che il Belgio deve fornire all’impresa comune ENIAC.
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Sostegno da parte dello Stato ospitante (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/72) — Testo vigente | Portale Normativo