Art. 1
Costituzione di un’impresa comune
In vigore dal 20 dic 2007
Costituzione di un’impresa comune
1. Per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta (in seguito denominata «ITC») nel settore della nanoelettronica è costituita un’impresa comune ai sensi dell’articolo 171 del trattato (in seguito denominata «impresa comune ENIAC») per il periodo fino al 31 dicembre 2017.
2. L’impresa comune ENIAC ha sede a Bruxelles (Belgio).
Storico versioni
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