Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 dic 2007
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari (navi comunitarie) operanti nel Mar Nero.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro considerato, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
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