Art. 1

«Requisiti relativi alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento separato per gli ortofrutticoli»;

In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue: 1) l’ è modificato come segue: a) il testo del punto 12) è sostituito dal seguente: «12) “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, ad eccezione di quelli di cui ai capitoli 7, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del medesimo regolamento e del pagamento distinto per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 143 ter ter del medesimo regolamento.»; b) il testo del punto 32) è sostituito dal seguente: «32) “atto”: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 7 e 8 del citato allegato III formano un unico atto.»; 2) all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: «7.   Per la Bulgaria e la Romania, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente: a) la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007 conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento; b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.»; 3) All’articolo 13, il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo 14: «13 bis.   Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 10 octies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al capitolo 10 nonies dello stesso titolo, la domanda unica deve essere corredata di copia del contratto di trasformazione o dell’impegno di conferimento a norma dell’articolo 171 quinquies bis del regolamento (CE) n. 1973/2004. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 1o dicembre dell’anno della domanda.»; 4) Nella parte II, titolo II, l’intestazione del capitolo III bis è sostituita dalla seguente: «AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO, PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO E PAGAMENTO SEPARATO PER GLI ORTOFRUTTICOLI»; 5) l’articolo 17 bis è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal testo seguente: «Requisiti relativi alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento separato per gli ortofrutticoli»; b) al paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Per ottenere l’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del suddetto regolamento e il pagamento separato per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 143 ter ter del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:»; c) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero o al pagamento separato per gli ortofrutticoli è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore al 15 maggio ovvero, nel caso dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania, al 15 giugno.»; 6) al capitolo I della parte II, titolo III, è aggiunto il seguente articolo 23 bis: «Articolo 23 bis 1.   I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso deve essere strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso di cui al primo comma non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità. 2.   Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.»; 7) l’articolo 25 è soppresso. 8) gli articoli 44 e 45 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 44 Percentuale minima di controlli 1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile. La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori conformemente all’articolo 42, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore. Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme già preveda percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della legislazione applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o le norme in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. 2.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo. Articolo 45 Selezione del campione di controllo 1.   Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre a controlli ai sensi dell’articolo 44 si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente rispetto ai requisiti o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese. L’analisi dei rischi può tener conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi: a) la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i requisiti e le norme considerati. 1 bis.   Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto dall’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %. 1 ter.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo, sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti. 2.   I campioni di agricoltori da controllare conformemente all’articolo 44 vengono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati ai sensi degli articoli 26 e 27 e ai quali si applicano le norme o i requisiti pertinenti. 3.   In deroga al paragrafo 2, i campioni di agricoltori da sottoporre a controllo in applicazione dell’articolo 44 possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che sono tenuti a rispettare le norme o i requisiti pertinenti. In tal caso: a) qualora l’analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli deve raggiungere la percentuale minima di controlli indicata all’articolo 44, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate; b) se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l’analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale di cui all’articolo 44, paragrafo 1. 4.   Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»; 9) L’articolo 47 è modificato come segue: a) Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi: «In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo quanto previsto all’articolo 44, paragrafo 1, gli agricoltori selezionati vengono sottoposti a controlli di conformità in relazione all’atto o alla norma o al gruppo di atti o norme in questione. In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposto a un controllo in loco viene controllato in un momento in cui la maggior parte dei requisiti e delle norme per i quali è stato selezionato possono essere controllati. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutte le norme e i requisiti siano oggetto nel corso dell’anno di controlli di un livello adeguato.»; b) Dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis.   La totalità delle superfici agricole dell’azienda è sottoposta, ove del caso, a controlli in loco. Tuttavia, l’effettiva ispezione sul posto nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto del requisito o della norma in questione, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i requisiti e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate. Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla legislazione applicabile agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità alle norme e ai requisiti condotta nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutte le norme e i requisiti il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione.»; c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi: «3.   A condizione che lo Stato membro garantisca che l’efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell’azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese, conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, secondo comma, lettera b). 4.   Ai fini dell’esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori specifici di taluni requisiti e talune norme, purché garantiscano che i controlli delle norme e dei requisiti in tal modo effettuati siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco realizzati senza far ricorso agli indicatori. Tali indicatori devono avere un legame diretto con i requisiti o le norme che rappresentano, nonché coprire la totalità degli elementi da controllare nell’ambito dei controlli relativi ai requisiti o alle norme in questione. 5.   I controlli in loco relativi al campione di cui all’articolo 44, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell’anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.»; 10) All’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata entro tre mesi dalla data del controllo in loco.»; 11) All’articolo 66, paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al requisito o alla norma in questione.»; 12) All’articolo 71 bis, paragrafo 2, lettera d), il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «per i regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 che sono soggetti ad un massimale ai sensi degli articoli 64, paragrafo 2, 70, paragrafo 2, 71, paragrafo 2, 110 septdecies, paragrafo 1, 143 ter, paragrafo 7, 143 ter bis, paragrafo 2, e 143 ter quater dello stesso regolamento, lo Stato membro addiziona gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c).»; 13) All’articolo 73 bis, dopo il paragrafo 2 bis è inserito il seguente paragrafo: «2 ter.   Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora il totale dell’importo indebitamente concesso all’agricoltore sia pari o inferiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 2 bis sia pari o inferiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.»; 14) All’articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, la Bulgaria e la Romania inviano alla Commissione, al massimo entro il 31 marzo 2008, una comunicazione relativa alla percentuale di superficie investita a pascolo permanente per l’anno di riferimento 2007 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7».
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