Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 616/2007 è modificato come segue. 1) L’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all’atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 o di carni di pollame salate del codice NC 0210 99 39 .» 2) L’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente: «2.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1 del presente articolo, all’atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingentale, il richiedente può altresì fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui ai codici NC 0207 o 0210 in preparazioni di pollame dei codici 1602 contemplati dal regolamento (CEE) n. 2777/75 o in preparazioni omogeneizzate del codice NC 1602 10 00 non contenenti carni diverse da quelle di pollame.» 3) L’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «Per i gruppi 3, 6 e 8 il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.» 4) L’allegato II, parte B, è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
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