Art. 1

Condizioni di ammissibilità

In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue: 1) nell', paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera t): «t) pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del suddetto regolamento.»; 2) nell', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I pagamenti diretti di cui all', lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all', lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui all', lettera t), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004. Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell'Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all', lettera t), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»; 3) nell', paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il pagamento diretto di cui all', lettere a), b), c), h), j) e t) è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.»; 4) nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), è aggiunto il seguente punto v): «v) l'importo totale dell'aiuto versato nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; 5) l'articolo seguente è inserito dopo l'articolo 139: «Articolo 139 bis Condizioni di ammissibilità 1.   Ai fini dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, per “corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004” di cui al paragrafo 2, quarto comma, del suddetto articolo si intende ogni pagamento diretto che figura nell'allegato I di tale regolamento, concesso nel corso dell'anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare interessato. 2.   In applicazione dell'articolo 143 quater, paragrafo 7, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 5, del suddetto regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al pagamento diretto corrispondente applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»; 6) nell'articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati a norma dell'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999 o, nel caso della Bulgaria e della Romania, a norma dell'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»; 7) Il seguente capitolo 17 quinquies è inserito dopo il capitolo 17 quater: «CAPITOLO 17 quinquies PAGAMENTI TRANSITORI PER GLI ORTOFRUTTICOLI E PAGAMENTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI Articolo 171 quinquies Definizioni Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni: a) per “richiedente” si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui ai suddetti articoli; b) per “aiuto” si intende il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto nell'articolo 110 unvicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il pagamento transitorio per i frutti rossi previsto nell'articolo 110 tervicies del medesimo regolamento; c) per “primo trasformatore” si intende l'utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (*1); d) per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente nell'articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, o nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003; e) per “organizzazione di produttori riconosciuta” si intende qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (*2) e riconosciuta dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, nonché le associazioni di produttori riconosciute in applicazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento. Articolo 171 quinquies bis Contratto 1.   Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista nell'articolo 110 duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 110 duovicies, paragrafo 3, e nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 2, del suddetto regolamento è concluso tra un primo trasformatore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, dall'altra. Qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore accreditato, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento. 2.   Il contratto o l'impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi: a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell'impegno di conferimento; b) le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie; c) ove del caso, un impegno del richiedente di consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri. Qualora il contratto venga concluso tra un primo trasformatore accreditato e un'organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore accreditato che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome, il cognome e l'indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati. Articolo 171 quinquies ter Accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori 1.   Ai fini del presente capitolo, gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di accreditamento che consentano di garantire almeno: a) che i primi trasformatori e i collettori accreditati dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all'articolo 171 quinquies bis; b) che i primi trasformatori accreditati dispongono di capacità di produzione sufficienti. 2.   Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo degli accreditamenti. Gli accreditamenti conferiti a norma del regolamento (CE) n. 2201/96 e del regolamento (CE) n. 2202/96 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente capitolo. 3.   Se un collettore o un primo trasformatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore accreditato non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L'importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell'infrazione. 4.   Gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati almeno due mesi prima della data fissata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, o all'articolo 13, paragrafo 13 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004. Articolo 171 quinquies quater Livello dell'aiuto nell'ambito dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli 1.   Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano e pubblicano, anteriormente al 15 marzo dell'anno per cui è chiesto l'aiuto, l'importo indicativo dell'aiuto per ettaro. 2.   Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata. (*1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29." (*2)   GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.» "
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