Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue: 1) all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata rispondente ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» 2) all’articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel caso in cui l’aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l’incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione che attesti: a) per il burro, che sia stato prodotto sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto direttamente ed esclusivamente a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999; b) per la crema, che sia stata prodotta sul proprio territorio, in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che la crema sia stata ottenuta direttamente ed esclusivamente a partire da latte di vacca prodotto nella Comunità ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999. 3.   Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, il certificato indicato al paragrafo 2 del presente articolo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio deve essere sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato.»; 3) all’articolo 72, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999;» 4) all’articolo 74, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per il burro di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’importo dell’aiuto fissato al paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per 0,9756.»; 5) all’articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, il marchio di identificazione previsto all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»; 6) l’articolo 82 è sostituito dal seguente: «Articolo 82 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie di controllo per accertare l’osservanza delle disposizioni del presente capitolo. In particolare, i controlli dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino del fornitore sono effettuati a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (*1). Inoltre, l’ammissibilità del burro è verificata analizzando campioni prelevati casualmente al fine di garantire la conformità all’articolo 72, lettera b), punto i), del presente regolamento e l’assenza di materie grasse non provenienti dal latte. I controlli formano oggetto di una relazione di ispezione in cui sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate. 2.   Se il burro è prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è acquistato da un beneficiario, il pagamento dell’aiuto è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall’organismo competente dello Stato membro di fabbricazione. Il certificato conferma che il burro in questione è stato prodotto in uno stabilimento riconosciuto sottoposto a controlli per verificare che il burro sia prodotto a partire da crema o latte ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Quando lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli sulla natura e la composizione del burro di cui all’articolo 72, lettera b), del presente regolamento, il certificato indicato al primo comma del presente paragrafo riporta anche i risultati di tali controlli e conferma che il prodotto di cui trattasi è effettivamente burro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In tal caso l’imballaggio è sigillato con un’etichetta numerata dell’organismo competente dello Stato membro di produzione. Il relativo numero deve essere indicato nel certificato succitato. (*1)   GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.» "
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