Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
Per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10 , destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a: a) 70 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India; b) 10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India.
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