Art. 1
In vigore dal 20 dic 2007
Per il periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10 , destinato alla raffinazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a:
a)
70 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India;
b)
10 000 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1545:oj#art-1