Art. 1

Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue: 1) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile. La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.»; 2) all’articolo 41, paragrafo 2, le parole «12, paragrafo 1, lettera b),» sono soppresse; 3) all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.»
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