Art. 1
Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali
In vigore dal 20 dic 2007
Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:
1)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile.
La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.»;
2)
all’articolo 41, paragrafo 2, le parole «12, paragrafo 1, lettera b),» sono soppresse;
3)
all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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